TAR Calabria, il divieto di alimentare i cani randagi è maltrattamento

cuccioli randagli

Con una recente sentenza il Tar Calabria ha accolto il ricorso di alcune associazioni animaliste contro un provvedimento che stabiliva il divieto assoluto di alimentare cani e gatti randagi.

Il fatto
Un Consiglio comunale ha deliberato un Regolamento comunale “per la detenzione dei cani e la prevenzione del randagismo”, e l’ articolo 5 di questo Regolamento ha stabilito, per chiunque, “il divieto assoluto di alimentare, anche saltuariamente, cani vaganti di proprietà altrui o senza proprietario” ed ha vietato anche di “lasciare alla portata dei cani vaganti rifiuti contenenti residui alimentari, e favorire l’ alimentazione di cani di cui non si conosca la proprietà o la provenienza”.

Alcune Associazioni per la tutela degli animali hanno proposto ricorso al Tar, sostenendo l’ illegittimità di questa norma, per contrasto con la Legge statale 14 agosto 1991, n. 281, e con la legge regionale della Calabria n. 41/1990, entrambe rivolte a favore degli animali e per la prevenzione del randagismo. Il Tar ha accolto il ricorso.

 

La sentenza
Il Tar Calabria – Catanzaro, Sezione I, con la sentenza n. 1135 del 27 giugno 2015, ha così argomentato:
1) La Legge – quadro statale 14 agosto 1991, n. 281 prevede, per la soluzione del problema dei cani vaganti e randagi, il “controllo delle nascite mediante sterilizzazione”, da effettuare presso i servizi sanitari delle Asl locali;
2) Anche la Legge regionale della Calabria 5 maggio 1990, n. 41, rivolta a stabilire un corretto rapporto tra: uomo, animale ed ambiente, ha promosso la disciplina della protezione degli animali, ed ha istituito “ l’ anagrafe canina”, prevedendo anche (articolo 12) che “i cani vaganti catturati, che siano regolarmente “tatuati”, devono essere restituiti al proprietario o detentore”, e che i “cani vaganti “non tatuati” devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti”. I cani vaganti “accalappiati possono essere soppressi, in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili”;
3) Il legislatore ha disciplinato il randagismo bilanciando la tutela della salute pubblica e l’ igiene, e la soluzione è stata individuata nella “sterilizzazione”;
4) In ogni caso sono state vietate forme di maltrattamento degli animali, e tra questi maltrattamenti deve essere ricondotto il divieto di alimentazione;
5) In conseguenza, l’articolo 5 del Regolamento deve essere annullato:

Conseguenze per gli altri Comuni
La sentenza comporta delle conseguenze anche per gli altri Comuni, che dovranno rivedere il loro Regolamento sul randagismo e sugli animali di affezione sulla base di quanto stabilito dal Tar. Il problema è però più ampio, e sarebbe opportuna una revisione legislativa statale della materia, con la precisa indicazione degli animali che possono essere alimentati e quelli per i quali (ad esempio, i colombi) vige un divieto.

bimbo alimenta canifonte

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