Nuova legge: la protezione civile è obbligata a soccorrere anche gli animali

Lo ha annunciato LAV in un comunicato stampa: la protezione civile insieme alle mansioni stabilite dovrà aggiungere anche il soccorso degli animali.

Un passo avanti in difesa degli animali che saranno soccorsi come la popolazione umana nel caso di calamità. Il risultato, con il Decreto Legislativo n.224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Codice della protezione civile” è stato ottenuto grazie alla mobilitazione nell’ultimo anno delle associazioni Animalisti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa.

“Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali” – dichiara Gianluca Felicetti, presidente della LAV – “così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse popolazioni richiedono”.
 
Le associazioni di volontariato animalista sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto ma ora avranno un aiuto.

Con questo Decreto Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della protezione Civile e con le Regioni per far si che questa Legge diventi realtà e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far si che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante mission: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge”.

LE INTEGRAZIONI NORMATIVE

Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  di  seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema  che esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall’insieme delle  competenze  e  delle  attività  volte  a  tutelare  la  vita, l’integrità  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti, gli  animali  e l’ambiente dai danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
 
Articolo 2 (Attività di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste  nell’insieme,  integrato  e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare  il soccorso  e  l’assistenza  alle  popolazioni  colpite  dagli   eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto,  anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso  a  procedure  semplificate,  e  la  relativa  attività  di informazione alla popolazione.

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